Blockchain is a technology, by definition, unable to forget and resistant to censorship. These characteristics, its versatility, its being suitable for use in many fields, and the Bitcoin explosion have determined its rise in recent years.
At the same time, attention has grown in recent years, especially in Europe, towards the protection of personal data.
Non puo’ esserci di certo sfuggito che il GDPR e’ spesso nebuloso e che raramente, se non addirittura mai, ci indica la retta via in maniera chiara e precisa.
Non e’ da meno quando al comma 1 lettera f dell’art. 6 ci informa che il legittimo interesse rappresenta una condizione di liceità per il trattamento. Tuttavia, con un piccolo sforzo (non solo di fantasia) possiamo comprendere quando tale base giuridica puo' essere applicata.
Il Registro del Trattamento, normato nel Regolamento 679/2016 GDPR dall’art. 30 e dal considerando 82 è il primo punto di contatto fra Titolare e Responsabile del Trattamento e Nucleo speciale della Guardia di Finanza. Analizziamo meglio questo documento e perchè è così importante.
Leggendo nei social network e, in generale, nelle fonti di informazione “mainstream” pare che Privacy e Data Protection siano quasi esclusivamente terreno di battaglia per esperti giuristi, che, soprattutto dall'entrata in vigore del GDPR il 24 maggio del 2016, con sforzi continui ed indefessi, cercano di darne una interpretazione (attività spesso ciclopica e complicata a causa della giovane età del GDPR e dell’amplissima possibilità di interpretazione che lascia) lasciando a volte le aziende, che sono chiamate a mettere a terra tali interpretazioni, interdette e con in mano esclusivamente qualche Megabyte di documenti (o quando va veramente male qualche kg di carta).