Non puo’ esserci di certo sfuggito che il GDPR e’ spesso nebuloso e che raramente, se non addirittura mai, ci indica la retta via in maniera chiara e precisa.
Non e’ da meno quando al comma 1 lettera f dell’art. 6 ci informa che il legittimo interesse rappresenta una condizione di liceità per il trattamento. Tuttavia, con un piccolo sforzo (non solo di fantasia) possiamo comprendere quando tale base giuridica puo' essere applicata.