Non puo’ esserci di certo sfuggito che il GDPR e’ spesso nebuloso e che raramente, se non addirittura mai, ci indica la retta via in maniera chiara e precisa.
Non e’ da meno quando al comma 1 lettera f dell’art. 6 ci informa che il legittimo interesse rappresenta una condizione di liceità per il trattamento. Tuttavia, con un piccolo sforzo (non solo di fantasia) possiamo comprendere quando tale base giuridica puo' essere applicata.
Il Registro del Trattamento, normato nel Regolamento 679/2016 GDPR dall’art. 30 e dal considerando 82 è il primo punto di contatto fra Titolare e Responsabile del Trattamento e Nucleo speciale della Guardia di Finanza. Analizziamo meglio questo documento e perchè è così importante.